ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE
ART. 2 - FINALITA'
ART. 3 - ATTIVITA'
ART. 4 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE E ANBI REGIONALI
ART. 5 - SOCI ORDINARI
ART. 6 - AMMISSIONE - VINCOLO SOCIALE
ART. 7 - SOCI ONORARI E ADERENTI
ART. 8 - ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE
ART. 9 - ANBI REGIONALI
ART. 10 - FINANZIAMENTO DELLE ANBI REGIONALI
ART. 11 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
ART. 12 - ASSEMBLEA
ART. 13 - FUNZIONI DELL' ASSEMBLEA
ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA
ART. 15 - FUNZIONAMENTO DELL' ASSEMBLEA
ART. 16 - CONSIGLIO NAZIONALE E SUE FUNZIONI
ART. 17 - DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE
ART. 18 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE
ART. 19 - COMITATO ESECUTIVO - SUE FUNZIONI
ART. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ESECUTIVO
ART. 21 - COMMISSIONI CONSULTIVE
ART. 22 - PRESIDENTE NAZIONALE
ART. 23 - VICE-PRESIDENTI
ART. 24 - DIRETTORE GENERALE
ART. 25 - REVISORI DEI CONTI
ART. 26 - PATRIMONIO
ART. 27 - ENTRATE DELL' ASSOCIAZIONE
ART. 28 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
ART. 29 - RUOLI DI ESAZIONE DEI CONTRIBUTI
ART. 30 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
ART. 31 - DATA DI ENTRATA IN VIGORE
PREMESSA
La data di costituzione del primo nucleo organizzato delle istituzioni operanti nella bonifica si può far risalire al 1913.
Dopo diverse vicissitudini l’Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) riceve riconoscimento giuridico con decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947 n. 1442 che ne approva lo Statuto.
In seguito lo Statuto viene modificato prima con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952 n. 1734 e quindi con decreto presidenziale 7 giugno 1985 n. 6340.
Il presente Statuto è frutto del lavoro svolto nell’anno 2015 dal seguente Gruppo di Lavoro: Marsio Blaiotta, Marco Bottino, Vito Busillo, Massimo Canali, Claudio Carlomagno, Anna Chiumeo, Tullio Corbo, Giovanni Cosentini, Donato Di Stefano, Angelo Ferrarini, Alessandro Folli, Giancarlo Frattarolo, Massimo Gargano, Paola Grossi, Roberto Isola, Antonio Lecis, Federica Lopez, Giorgio Manes, Candia Marcucci, Carla Pagliari, Massimiliano Pederzoli, Roberto Roberti, Giuseppe Romano, Donato Rotundo, Pietro Salcuni, Antonio Sangiorgi, Elide Stancari, Luigi Stefani, Giovanni Tamburini, Caterina Truglia, Giulio Tufarelli, Francesco Vincenzi cui va il ringraziamento per il contributo e la predisposizione del documento finale proposto agli organi nazionali, che l’hanno fatto proprio e hanno convocato, per esaminare e deliberare sulla proposta di nuovo Statuto, l’Assemblea straordinaria degli Associati.
L’Assemblea straordinaria, svoltasi il 22 luglio 2015 a Baveno (NO) nel contesto delle iniziative di EXPO Milano 2015, ha approvato le modifiche proposte, come da verbale redatto dal dott. Emanuele Caroselli, notaio in Novara, con atto rep. 45508/15005 e registrato il 28 luglio 2015.
Su richiesta della Prefettura di Roma in sede di deposito per l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, sulla base della delega attribuita al Presidente dall'Assemblea a margine dell’approvazione delle modifiche statutarie sono state apportate le correzioni richieste con atto pubblico rep. 27893/10349, rogato in data 17 febbraio 2016 dal dott. Giorgio Perrotta, notaio in Roma, e registrato il 3 marzo 2016.
Il nuovo Statuto è stato approvato e iscritto nel Registro delle persone giuridiche dalla Prefettura di Roma, Area IV, con atto prot. n. 0108394 del 1° aprile 2016.
Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE
E' istituita l'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, detta anche Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue o in forma abbreviata ANBI, con sede in Roma e con durata illimitata.
A livello regionale e di Province Autonome sono istituite strutture dell’Associazione Nazionale denominate ANBI Regionali.
Art. 2 - FINALITA'
L’Associazione si propone le seguenti finalità:
a) promuovere, in tutte le sedi istituzionali, maggiore consapevolezza del percorso evolutivo e del conseguente ruolo costantemente dinamico dell’attività di bonifica nell’ambito del governo del territorio, della sua attuale polivalenza funzionale essendo in essa ricomprese azioni fondamentali per la difesa del suolo e regolazione delle acque, per la disponibilità, provvista ed utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, ivi compreso l’uso idroelettrico, per la gestione delle reti irrigue collettive, per la tutela del paesaggio e per la salvaguardia dell’ambiente, per la garanzia della invarianza e compatibilità idraulica e per la tutela dell’uso del suolo, per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, contribuendo alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale;
b) promuovere, in tutte le sedi istituzionali, la piena conoscenza del ruolo fondamentale del Consorzio quale ente di autonomia funzionale, persona giuridica pubblica a struttura associativa, con ordinamento fondato sul principio dell’autogoverno e della partecipazione, attraverso il quale si realizza, in regime di sussidiarietà, il coordinamento tra l’interesse pubblico e l’interesse privato;
c) promuovere, coordinare e realizzare, anche per conto, a favore e per tramite dei Consorzi, progetti e programmi di attività tecnico-economiche al fine di valorizzare l’attività di gestione della difesa del suolo e della risorsa irrigua e la messa in sicurezza e la manutenzione del territorio, partecipando anche alla programmazione agricola comunitaria e nazionale;
d) svolgere ogni azione affinché la legislazione nazionale e regionale riconosca per il sistema consortile ruolo e principi istituzionali;
e) individuare linee di indirizzo politico programmatico, curandone la coerenza ai vari livelli; sviluppare i rapporti con enti locali, Regioni, Governo, Unione Europea; sviluppare attività comuni tra Consorzi, per migliorare l’efficienza gestionale; sviluppare ricerca, innovazione tecnologica e formazione, rapportandosi con università ed enti pubblici e privati; promuovere iniziative con soggetti pubblici e privati per sviluppare conoscenza, solidarietà, biodiversità, stimolando la realizzazione e la rinaturalizzazione di aree vocate, promuovendo iniziative tese al mantenimento dell’impresa e della persona anche in montagna; promuovere il ruolo insostituibile dell’impresa agricola e degli agricoltori nella manutenzione del territorio;
f) rappresentare gli Associati nei rapporti con il Parlamento, il Governo, la Pubblica Amministrazione, le Organizzazioni professionali agricole e ogni altra istituzione la cui attività presenti rilevanza per il sistema dei Consorzi;
g) realizzare iniziative e attività culturali tese alla crescita della conoscenza e della educazione pubblica e collettiva sui temi della sicurezza territoriale, ambientale e alimentare, anche per il tramite di relazioni con associazioni, enti, istituti professionali, scuole e università, che perseguono le stesse finalità;
h) promuovere tra gli Associati valori di eticità e la parità di genere.
Art. 3 - ATTIVITA'
Per la realizzazione delle finalità indicate al precedente art. 2, l’Associazione svolge le seguenti attività:
a) tutelare gli interessi degli Associati nei diversi settori della loro attività istituzionale e operativa, assicurando la necessaria assistenza nei settori di competenza;
b) provvedere all’esame ed allo studio dei provvedimenti legislativi interessanti i settori di attività di cui all’art. 2 e le relative competenze istituzionali e di amministrazione nonché i provvedimenti relativi a riforme costituzionali ed ordinamentali aventi incidenza nel settore consortile;
c) promuovere e organizzare ricerche e studi sui temi di maggiore rilievo ed attualità per il settore della difesa del suolo e della gestione delle risorse idriche intese, entrambe, nella loro accezione multifunzionale;
d) organizzare convegni, incontri e dibattiti per l'approfondimento dei problemi di carattere generale interessanti i Consorzi per l'attività di gestione della difesa del suolo e delle risorse idriche e la messa in sicurezza del territorio, anche con riferimento alle aree montane;
e) promuovere, coordinare ed agevolare la preparazione dei collaboratori dei Consorzi curando l'istituzione e lo svolgimento di appositi corsi di perfezionamento ed aggiornamento, assicurando un sistema a rete di assistenza innovativa nei comparti relativi alle funzioni istituzionali e alla gestione operativa e connettendola con le strutture pubbliche europee, nazionali e regionali con le quali è necessario stabilire relazioni;
f) assicurare uniformità di orientamenti in tema di interpretazione ed applicazione dei provvedimenti legislativi disciplinanti l'attività di competenza dei Consorzi;
g) provvedere all'informazione, all’assistenza ed alla consulenza agli Associati;
h) assumere ogni iniziativa idonea a potenziare la solidarietà fra i Consorzi, con riferimento prioritario ai principi della sussidiarietà;
i) sviluppare ogni iniziativa che possa aumentare l’efficienza e l’economicità a favore dei soggetti rappresentati, anche realizzando e promuovendo strutture aggregate tese a realizzare accordi di rete; favorire la stipula di convenzioni con le imprese agricole finalizzate alla manutenzione del territorio;
j) promuovere informazione politica, legislativa e sindacale, realizzandola e divulgandola anche quale editore, utilizzando i moderni mezzi di informazione coerentemente con le proprie finalità istituzionali;
k) aderire ad organismi nazionali ed internazionali le cui finalità rientrino nell’ambito degli obiettivi dell’Associazione;
l) sviluppare la comunicazione, orizzontale e verticale, con attenzione ai nuovi strumenti di diffusione, realizzando iniziative e campagne informative;
m) collaborare con lo SNEBI al fine di conseguire i comuni scopi istituzionali nell’interesse degli Associati e delle proprie attività.
Art. 4 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE E ANBI REGIONALI
Al perseguimento delle finalità indicate al precedente art. 2, allo svolgimento delle attività elencate nel precedente art. 3, nonché alla realizzazione di ogni altra iniziativa utile alla difesa del suolo, all’irrigazione e all’attività dei Consorzi provvedono, in sede nazionale, l'Associazione e, in sede regionale e nelle Province Autonome, le singole ANBI Regionali.
Art. 5 - SOCI ORDINARI
Possono essere Soci ordinari:
a) i Consorzi di bonifica;
b) i Consorzi per la tutela e la gestione del territorio e per la tutela e la gestione delle acque;
c) i Consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario;
d) i Consorzi di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani non classificati come territori di bonifica montana;
e) i Consorzi che tra i loro compiti hanno in via primaria quelli della difesa del suolo e della gestione della risorsa irrigua o dell'assetto del territorio;
f) i Consorzi e le società di proprietari per l'esecuzione e la manutenzione o l'esercizio di opere di difesa preventiva del suolo o comunque dirette ad assicurare la sicurezza ambientale e la più razionale ed innovativa utilizzazione e governo delle acque;
g) i Consorzi, le società ed altri enti concessionari delle derivazioni ed utilizzazioni od invasi di acque pubbliche a scopi agricoli e promiscui.
Art. 6 - AMMISSIONE - VINCOLO SOCIALE
Sulle domande di ammissione a Socio ordinario delibera il Comitato Esecutivo insindacabilmente, sentita l’ANBI Regionale entro il cui territorio ha sede l'aspirante Socio.
Il Socio ordinario è obbligato a rimanere a far parte dell'Associazione per tre anni dalla data della sua ammissione. Tale obbligo si rinnova tacitamente di triennio in triennio qualora non si sia esercitata la facoltà di recesso con il preavviso di un anno.
A seconda che l'ammissione a Socio ordinario avvenga nel primo o nel secondo semestre dell'anno solare, il triennio di cui al precedente comma decorrerà rispettivamente dal 1° gennaio dell'anno in corso o dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Art. 7 - SOCI ONORARI E ADERENTI
Sono Soci onorari dell’Associazione le persone fisiche che, con opere, studi o iniziative, abbiano dato un rilevante contributo alla conoscenza dell'attività e dell'istituto consortile sotto gli aspetti scientifico, culturale ed operativo.
Sono Soci aderenti le istituzioni e associazioni, pubbliche e private, che abbiano interessi comuni o che svolgano attività affini a quelle dell’Associazione.
L’ammissione a Socio onorario o aderente è deliberata dal Comitato Esecutivo.
I Soci onorari o aderenti non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e partecipano all’Assemblea senza diritto di voto.
Art. 8 - ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE
II Socio cessa di far parte dell'Associazione:
a) per recesso, salvo il rispetto degli obblighi statutari in corso al momento in cui il recesso diverrà operativo;
b) per esclusione, qualora venga meno ai suoi doveri verso l'Associazione o sia ritenuto indegno di appartenervi, fermo restando l'obbligo di versare i contributi per tutto il triennio di cui al secondo comma dell'art. 6, in corso alla data della esclusione;
c) per morte della persona fisica o per estinzione della persona giuridica.
Art. 9 - ANBI REGIONALI
Fanno parte delle ANBI Regionali i Soci dell'Associazione aventi sede nell'ambito del territorio di competenza di ciascuna ANBI Regionale. Le ANBI Regionali determinano, nell'ambito della loro autonomia operativa e funzionale, il proprio ordinamento con apposite norme statutarie adottate da ciascuna ANBI Regionale con l'osservanza dei principi generali contenuti nel presente Statuto ed approvate dall'Associazione ai sensi di quanto previsto al successivo art. 16.
Art. 10 - FINANZIAMENTO DELLE ANBI REGIONALI
Al finanziamento delle ANBI Regionali si provvede mediante contributi addizionali, rispetto a quelli dovuti all’Associazione, determinati con gli stessi criteri e riscossi con ruoli emessi dalle singole ANBI Regionali.
Art. 11 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
1) l'Assemblea;
2) il Consiglio Nazionale;
3) il Comitato Esecutivo;
4) il Presidente Nazionale;
5) il Direttore Generale;
6) il Collegio dei Revisori dei Conti;
Fatti salvi l'indennità di rappresentanza a favore del Presidente Nazionale, che il Comitato Esecutivo può deliberare, la retribuzione del Direttore Generale e i compensi dei Revisori dei Conti, tutte le altre cariche sono gratuite.
Art. 12 - ASSEMBLEA
L'Assemblea si compone di tutti i Soci dell'Associazione.
Hanno diritto a partecipare all’elettorato attivo e passivo i Soci ordinari in regola con il pagamento dei contributi associativi ordinari.
Partecipano all’Assemblea con diritto di voto tre rappresentanti dei Direttori delle ANBI Regionali, di cui al successivo art. 16.
Le persone giuridiche vi partecipano a mezzo del rappresentante legale o di un rappresentante delegato dall'organo competente.
Art. 13 - FUNZIONI DELL' ASSEMBLEA
Spetta all'Assemblea:
a) determinare le direttive generali dell'azione associativa;
b) discutere ed approvare la relazione annuale;
c) eleggere i quindici membri del Consiglio Nazionale di cui al successivo art. 16;
d) nominare i Revisori dei Conti;
e) approvare il bilancio consuntivo;
f) deliberare le eventuali modifiche dello Statuto;
g) deliberare su tutti gli argomenti che le sono sottoposti dal Consiglio Nazionale o dal Presidente Nazionale o dalle ANBI Regionali.
Art. 14 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA
L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale su deliberazione del Consiglio Nazionale ed è presieduta dal Presidente stesso.
Essa si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di luglio e, in via straordinaria, per deliberare le eventuali modifiche di Statuto nonché ogni qualvolta un decimo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata oppure il Consiglio Nazionale o il Comitato Esecutivo lo ritengano necessario.
L'avviso di convocazione deve essere spedito per lettera raccomandata o posta elettronica certificata o telegramma, almeno dieci giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della medesima e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza l'avviso può essere spedito tramite posta elettronica certificata o telegramma sino a tre giorni liberi prima della riunione.
Art. 15 - FUNZIONAMENTO DELL' ASSEMBLEA
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea ordinaria si intende costituita in seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero dei componenti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti almeno 3/4 dei suoi componenti. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione che è valida qualora siano presenti almeno 1/4 dei suoi componenti fatta eccezione per la delibera di scioglimento, per la quale è sempre necessaria la presenza e il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei Soci.
Il Socio ordinario può farsi sostituire all'Assemblea soltanto da un altro Socio ordinario facente parte della stessa ANBI Regionale, mediante delega scritta.
Ciascun Socio ordinario ha diritto ad un voto e non può cumulare più di cinque deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale, in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente vicario, ed, in loro mancanza, dal Vice-Presidente più anziano nella carica.
Il Direttore Generale è il Segretario dell’Assemblea.
Il Presidente Nazionale stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
Qualora in due successive votazioni una proposta ottenga parità di voti, essa si intende respinta.
Nelle elezioni a Revisori dei Conti risulteranno eletti coloro che avranno avuto il maggior numero di voti; nelle elezioni dei 15 componenti del Consiglio Nazionale risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti nell'ambito di ciascuno dei gruppi fissati all'art. 16.
Art. 16 - CONSIGLIO NAZIONALE E SUE FUNZIONI
Fanno parte del Consiglio Nazionale i Presidenti delle ANBI Regionali, i 15 Consiglieri eletti dall'Assemblea nel suo seno, i Consiglieri eletti ai sensi del terzo comma, lett. b), del presente articolo, il Direttore Generale dell’ANBI e tre rappresentanti dei Direttori delle ANBI Regionali, di cui al terzo comma, lett. c).
I 15 Consiglieri di cui al precedente comma sono ripartiti tra i rappresentanti degli Associati facenti parte delle ANBI Regionali del Nord, Centro e Mezzogiorno (a tali fini si intendono fare parte del Nord le seguenti Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria; del Centro: Toscana, Marche, Lazio, Umbria; del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna), sulla base del rapporto tra la contribuenza complessiva nazionale dell'esercizio precedente che risulta corrisposta 30 giorni prima della data di riunione dell'Assemblea e quella versata alla stessa data da ciascuno dei tre predetti gruppi di ANBI Regionali. Alla riunione del Consiglio Nazionale si può essere presenti anche in videoconferenza.
E' di competenza del Consiglio Nazionale:
a) eleggere nel suo seno il Presidente Nazionale, il Vice-Presidente o i Vice-Presidenti ed i componenti il Comitato Esecutivo;
b) provvedere alla propria integrazione cooptando altri Consiglieri fino ad un massimo di 7 da scegliersi fra persone particolarmente esperte di problemi afferenti al settore, anche se non facenti parte dell'Assemblea;
c) provvedere alla designazione di tre rappresentanti tra i Direttori delle ANBI Regionali, ripartiti tra Nord, Centro e Sud, sentite le ANBI Regionali, secondo l’area geografica di cui al precedente comma;
d) deliberare i programmi annuali di attività per la realizzazione delle direttive di massima determinate dall'Assemblea;
e) deliberare sulla relazione annuale da sottoporre all'Assemblea;
f) approvare il bilancio preventivo;
g) deliberare sul conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h) deliberare la misura e il riparto dei contributi associativi e le modalità di riscossione;
i) deliberare la convocazione dell'Assemblea ai sensi del precedente art. 14;
j) deliberare sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Comitato Esecutivo o dal Presidente Nazionale;
k) approvare gli statuti delle ANBI Regionali previa verifica di conformità a quanto prescritto al secondo comma del precedente art. 9;
l) provvedere, salvo i compiti espressamente attribuiti agli altri organi, a quanto occorre per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.
Art. 17 - DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE
I 15 componenti del Consiglio Nazionale eletti dall'Assemblea durano in carica 4 anni purché conservino la qualità di componenti dell'Assemblea stessa. I Consiglieri di cui all'art. 16, terzo comma, lett. b), durano in carica 4 anni.
Il Consiglio Nazionale provvede alla sostituzione dei componenti decaduti. I componenti del Consiglio Nazionale nominati in sostituzione di quelli decaduti scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
I Presidenti delle ANBI Regionali che perdono tale qualità decadono da componenti del Consiglio Nazionale; ad essi subentrano automaticamente coloro che li hanno sostituiti nella carica.
I rappresentanti dei Direttori delle ANBI Regionali durano in carica 4 anni e, qualora cessino dalla funzione, il Consiglio Nazionale provvede alla sostituzione nell’ambito della stessa area geografica.
Art. 18 -CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale e si riunisce non meno di tre volte all'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga necessario ovvero un quinto dei suoi membri o il Comitato Esecutivo ne facciano richiesta.
Per la convocazione delle adunanze si applicano le norme di cui al terzo comma dell'art. 14.
Le adunanze del Consiglio Nazionale sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Per i Consiglieri è possibile anche essere presenti validamente in videoconferenza. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, il Consiglio Nazionale si intende validamente riunito in seconda convocazione ove sia presente almeno un terzo dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità la votazione viene ripetuta e, ove la parità permanga, prevale il voto del Presidente Nazionale.
I componenti del Consiglio Nazionale che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
Art. 19 - COMITATO ESECUTIVO - SUE FUNZIONI
II Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente Nazionale, dai Vice-Presidenti, da sette componenti eletti dal Consiglio Nazionale nel suo seno tra i Consiglieri di diritto, quelli eletti e quelli cooptati e dal Direttore Generale che funge anche da Segretario del Comitato Esecutivo.
I componenti durano in carica 4 anni sempre che non perdano la qualità di componenti del Consiglio Nazionale; in caso di decadenza, vengono sostituiti dal Consiglio Nazionale.
E' di competenza del Comitato Esecutivo:
a) individuare l'azione a breve termine per la realizzazione dei programmi deliberati dal Consiglio Nazionale;
b) proporre al Consiglio Nazionale l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei Soci, sentito il parere dell'ANBI Regionale nel cui territorio ha sede l'interessato;
c) predisporre le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo da sottoporre al Consiglio Nazionale;
d) introdurre, in caso di urgenza, variazioni al bilancio preventivo, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale;
e) deliberare, su proposta del Direttore Generale, sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Associazione e dei suoi uffici nonché sulla disciplina del personale e suoi relativi provvedimenti;
f) proporre l’istituzione delle Commissioni consultive di cui al successivo art. 21.
E' facoltà del Comitato Esecutivo attribuire ad uno dei Vice-Presidenti, qualora il Consiglio Nazionale ne abbia nominato più di uno, le funzioni pro-tempore di Vice-Presidente vicario.
Il Vice-Presidente vicario coadiuva il Presidente Nazionale nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente Nazionale. Si riunisce di norma ogni due mesi, nonché ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga necessario ovvero un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
Per la convocazione delle adunanze si applicano le norme di cui al terzo comma dell'art. 14. I termini di convocazione sono ridotti rispettivamente a cinque e due giorni. Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno 6 membri, tra cui il Presidente Nazionale o uno dei Vice-Presidenti.
Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente Nazionale.
E’ valida la presenza in videoconferenza.
Art. 21 - COMMISSIONI CONSULTIVE
Per l'approfondimento di temi di particolare rilievo e di interesse generale il Consiglio Nazionale istituisce, su proposta del Comitato Esecutivo, Commissioni consiliari consultive. Qualora il Consiglio Nazionale ne ravvisi l'opportunità, possono essere di volta in volta chiamati a far parte delle Commissioni consiliari, per lo studio di specifici problemi, anche soggetti estranei al Consiglio Nazionale stesso. La Presidenza di ogni Commissione è conferita al Presidente Nazionale che può delegarla ad un componente il Comitato Esecutivo o al Direttore Generale.
Art. 22 - PRESIDENTE NAZIONALE
II Presidente Nazionale dura in carica 4 anni, salvo la perdita della qualità di membro del Consiglio Nazionale. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, firma i contratti, la corrispondenza e gli altri atti. Può delegare la firma, per materie determinate, al Vice-Presidente vicario, a uno dei Vice-Presidenti o al Direttore Generale.
Art. 23 - VICE-PRESIDENTI
II Vice-Presidente o i Vice-Presidenti durano in carica 4 anni, salvo la perdita della qualità di membri del Consiglio Nazionale.
Al fine di conseguire i comuni obiettivi di sviluppo e di valorizzazione dell'istituto consortile, un Vice-Presidente su delega del Presidente Nazionale, potrà curare che le linee politiche e programmatiche dell'Associazione siano tenute in debito conto dallo SNEBI.
Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente Nazionale.
Il Direttore Generale sovraintende la struttura organizzativa dell’ANBI, di cui programma, dirige e coordina l’attività con i relativi poteri decisionali riferendone al Presidente Nazionale ed al Comitato Esecutivo.
Il Direttore Generale è il segretario degli Organi e ne predispone e firma i verbali. Non partecipa alle sedute e alle deliberazioni dove è prevista la trattazione di argomenti relativi alla propria posizione.
Il Collegio dei Revisori dei conti nominati dall'Assemblea è composto di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica 4 anni.
Esso elegge nel suo seno il Presidente.
I supplenti sostituiscono gli effettivi che decadono dalla carica, fino a quando non siano sostituiti.
Ai Revisori effettivi spetta un compenso annuo determinato dall’Assemblea.
Il Collegio dei Revisori:
a) vigila sulla gestione dell’Associazione nel rispetto della Legge e dello Statuto;
b) esamina il bilancio consuntivo riferendone all’Assemblea;
c) assiste alle adunanze degli organi dell’Associazione.
II patrimonio dell'Associazione è formato dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti o donazioni, dovessero entrare in proprietà dell'Associazione.
L’Associazione non può distribuire in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.
In caso di scioglimento dell'Associazione l'eventuale patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Art. 27 - ENTRATE DELL' ASSOCIAZIONE
Le entrate dell'Associazione sono costituite dall'ammontare dei contributi dei Soci e dalle somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo.
Art. 28 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Al finanziamento dell'Associazione si provvede mediante contributi ordinari e straordinari dei Soci.
L’ammontare dei contributi ordinari, annuali, è costituito da due quote di cui una determinata con riferimento alle superfici dei comprensori consortili e l'altra commisurata alle retribuzioni corrisposte al personale dipendente dei Consorzi.
La misura delle due quote di contribuenza, il riparto e le modalità di riscossione sono determinati con deliberazione del Consiglio Nazionale.
In sostituzione, totale o parziale, del criterio indicato ai precedenti commi, l'Assemblea può deliberare l'adozione di un diverso criterio di determinazione dei contributi associativi.
I contributi straordinari sono deliberati dal Consiglio Nazionale.
I contributi associativi non sono mai ripetibili dai Soci.
Art. 29 - RUOLI DI ESAZIONE DEI CONTRIBUTI
I ruoli per l'esazione dei contributi associativi debbono essere emessi entro il 31 gennaio di ogni anno.
Art. 30 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Nazionale entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce. Il rendiconto consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell’Assemblea entro il mese di luglio.
La mancata approvazione del bilancio di previsione comporta automaticamente l'autorizzazione di erogare, in sede di esercizio provvisorio per i mesi di gennaio, febbraio e marzo successivi all'anno finanziario cui detto bilancio si riferisce, tre dodicesimi dell'intera spesa prevista nel bilancio stesso.