sabato 07 dicembre 2024

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Statuto

ART.  1 - Denominazione - Sede
ART.  2 - Scopi istituzionali
ART.  3 - Categorie di soci
ART.  4 - Ammissione - Vincolo associativo
ART.  5 - Estinzione del rapporto associativo
ART.  6 - Organi del sindacato
ART.  7 - Assemblea
ART.  8 - Funzioni dell'Assemblea
ART.  9 - Convocazione dell'Assemblea
ART. 10 - Funzionamento dell'Assemblea
ART. 11 - Consiglio
ART. 12 - Funzioni del Consiglio
ART. 13 - Convocazione del Consiglio
ART. 14 - Funzionamento del Consiglio
ART. 15 - Giunta e sue funzioni
ART. 16 - Durata in carica dei componenti della Giunta. Cooptazione
ART. 17 - Convocazione e funzionamento della Giunta
ART. 18 - Presidente
ART. 19 - Vice-Presidenza
ART. 20 - Segretario Nazionale
ART. 21 - Patrimonio Sociale
ART. 22 - Entrate del Sindacato
ART. 23 - Revisori dei conti
 
 
Art. 1 - Denominazione - Sede
E costituito, con sede in  Roma e con durata illimitata, il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario.

 
 
Art. 2 - Scopi istituzionali
II Sindacato, che è apolitico, ha per scopo di rappresentare gli enti associati onde curarne e tutelarne gli interessi nel settore sindacale e della disciplina contrattuale collettiva e regolamentare dei rapporti di lavoro nonché nel settore della legislazione sociale. Per l'attuazione degli scopi di cui al precedente comma il Sindacato svolge le seguenti funzioni:
a) stipula contratti e accordi collettivi per la disciplina dei rapporti di lavoro intercorrenti tra gli enti associati e i loro dipendenti;
b) provvede allo studio dei problemi di carattere generale attinenti alla organizzazione dei servizi e degli uffici dei Consorzi;
c) effettua ricerche e studi sui temi di maggiore rilevanza ed attualità nel campo del diritto del lavoro, del diritto sindacale e delle assicurazioni sociali;
d) assicura uniformità di orientamenti in tema di interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e dei provvedimenti legislativi e regolamentari che riguardino i rapporti di lavoro intercorrenti tra i Consorzi e i loro dipendenti;
e) provvede ad informare gli associati in ordine ai problemi di cui alle precedenti lettere c) e d);
f) provvede alla consulenza legale ai singoli associati su problemi generali o specifici in materia di disciplina dei rapporti di lavoro e di organizzazione dei servizi e uffici consorziali;
g) entra a far parte di enti, istituzioni e associazioni i cui compiti siano rilevanti per l'attività del Sindacato e dei Consorzi associati.

 
 
Art. 3 - Categorie di soci
I soci del Sindacato si distinguono in effettivi e aderenti. I soci aderenti si distinguono in persone giuridiche e persone fisiche.

Possono essere soci effettivi:
1) i Consorzi di bonifica;
2) i Consorzi di miglioramento fondiario;
3) i Consorzi di bonifica montana e di prevenzione;
4) i Consorzi e le società di proprietari previsti nelle leggi sulla bonifica, nel codice civile o in altre leggi per l'esecuzione e la manutenzione o l'esercizio di opere di miglioramento fondiario o comunque dirette ad assicurare il miglior regime fondiario, e per la più conveniente utilizzazione o disciplina delle acque.

Sono soci aderenti i seguenti enti, per i quali non trovano applicazione i contratti ed accordi collettivi di lavoro stipulati dallo SNEBI:
- i Consorzi idraulici;
- i Concessionari di opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani;
- i Consorzi, le società e gli altri enti concessionari delle derivazioni ed utilizzazioni od invasi di acque pubbliche a scopi agricoli e promiscui.

Sono altresì soci aderenti:
- le persone fisiche, nominate mèmbri del Consiglio dal Consiglio stesso ai sensi del successivo art. 11, le quali abbiano operato nel settore dando un rilevante contributo allo sviluppo dell'attività di bonifica, di miglioramento fondiario e all'istituto consortile.

 
 
Art. 4 - Ammissione - Vincolo associativo
Sulle domande di ammissione a socio delibera la Giunta del Sindacato. Il socio è obbligato a rimanere a far parte del Sindacato per quattro anni dalla data della sua ammissione. Tale obbligo si rinnova tacitamente di quadriennio in quadriennio, qualora non si sia esercitata la facoltà di recesso con il preavviso di un anno.


 
Art. 5 - Estinzione del rapporto associativo
Il socio cessa di far parte del Sindacato:
a) per recesso, salvo il rispetto degli obblighi statutari in corso sino al momento in cui il recesso diverrà operativo;
b) per espulsione, qualora venga meno ai suoi doveri verso il Sindacato o sia ritenuto indegno di appartenervi;
c) per estinzione della persona giuridica o per decesso.

 
 
Art. 6 - Organi del sindacato
Sono organi del Sindacato:
1) l'Assemblea;
2) il Consiglio;

3) il Presidente;
4) il Segretario Nazionale;
5) la Giunta;
6) il Collegio dei Revisori dei conti.

 
 
Art. 7 - Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti i soci del Sindacato. 
Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e ad essere eletti nel Consiglio i soci in regola con il pagamento dei contributi. Hanno altresì diritto a partecipare all'Assemblea i soci aderenti persone fisiche di cui all'ultimo comma del precedente art. 3. 
Le persone giuridiche partecipano all'Assemblea a mezzo del rappresentante legale o di un rappresentante appositamente designato dall'organo competente, purché amministratore. Ogni socio ha diritto ad un voto.

 
 
Art. 8 - Funzioni dell'Assemblea
Spetta all'Assemblea:

a) eleggere i membri del Consiglio di cui al 1° comma del successivo art. 11;

b) determinare le direttive generali dell'azione associativa per l'assolvimento dei compiti istituzionali di cui al precedente art. 2, con particolare riguardo alle linee di orientamento e ai criteri direttivi nell'ambito delle relazioni sindacali;

c) discutere ed approvare la relazione annuale;
d) nominare i Revisori dei Conti;
e) deliberare le eventuali modifiche dello Statuto;

f) deliberare su tutti gli argomenti che le sono sottoposti dal Consiglio.

 
 
Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio ed è presieduta dal Presidente stesso.
 L'avviso di convocazione deve essere spedito per lettera raccomandata o posta elettronica certicata o telegramma, almeno dieci giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della medesima e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza l'avviso può essere spedito tramite posta elettronica certificata o telegramma sino a tre giorni liberi prima della riunione. Essa si riunisce in via ordinaria ogni anno e, in via straordinaria, per deliberare le eventuali modifiche di Statuto nonché ogni qualvolta un quarto dei suoi membri ne faccia richiesta oppure il Consiglio o la Giunta lo ritengano necessario.

 
 
Art. 10 - Funzionamento dell'Assemblea
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea ordinaria si intende costituita in seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti almeno 2/3 dei suoi componenti. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione, che è valida qualora sia presente almeno 1/3 dei suoi componenti.
Il socio può farsi sostituire all'Assemblea soltanto da un altro socio mediante delega scritta.
Ciascun socio non può cumulare più di tre deleghe.
L'Assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Qualora in due successive votazioni una proposta ottenga parità di voti, essa deve intendersi respinta.
Nelle elezioni a Revisori risulteranno eletti coloro che avranno avuto il maggior numero di voti.
L'Assemblea elegge i membri del Consiglio di cui al 1° comma del successivo art.11 tra i rappresentanti degli associati facenti parte dei tre gruppi di regioni, rispettivamente del Nord, del Centro e del Sud, sulla base del rapporto tra la contribuenza complessiva nazionale dell'esercizio precedente che risulta versata 30 giorni prima della data della riunione dell'Assemblea e quella versata alla stessa da ciascuno dei predetti tre gruppi di regioni.
Agli effetti della norma di cui al precedente comma si intendono far parte del Nord le seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Emilia-Romagna. Si intendono far parte del Centro le seguenti regioni: Toscana, Marche, Lazio e Umbria. Si intendono far parte del Sud le seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Nell'elezione dei venticinque membri del Consiglio di cui al 1° comma del successivo art. 11 risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti nell'ambito dei tre gruppi di regioni previsti nei precedenti commi 9° e 10° del presente articolo.
In nessuno dei tre gruppi di regioni indicati ai precedenti commi 9° e 10° del presente articolo possono essere eletti più di 12 consiglieri.
Nel caso in cui, sulla base della contribuenza versata, un gruppo di regioni avesse diritto, in assenza dello sbarramento stabilito al precedente comma del presente articolo, ad un numero di posti in Consiglio superiore a 12, i posti eccedenti i 12 verranno attribuiti agli altri due gruppi di regioni in proporzione alla contribuenza di ciascuno di essi, calcolata ai sensi del 9° comma del presente articolo.

 
 
Art. 11 - Consiglio
II Consiglio è composto da venticinque membri.
I membri del Consiglio durano in carica quattro anni purché conservino la qualità di rappresentanti legali di soci effettivi o aderenti del Sindacato o di soci aderenti designati ai sensi del terzo comma del presente articolo.
È in facoltà del Consiglio elevare il numero dei suoi membri, eleggendo fino ad altri quattro Consiglieri, fra i soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 che, per tale nomina, assumono la qualifica di soci aderenti, restando in carica fino al termine del mandato del Consiglio.
A tale elezione, che deve ottenere il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti, si provvede con votazione a scrutinio segreto.
I componenti il Consiglio, eletti con le modalità di cui ai due precedenti commi, possono essere nominati alle cariche sociali.
Ciascun componente del Consiglio, anche eletto ai sensi del 3° comma del presente articolo, dispone di un voto.

 
 
Art. 12 - Funzioni del Consiglio
Sono compiti del Consiglio:
a) eleggere al suo interno il Presidente, i due Vice-Presidenti ed il Segretario Nazionale;
b) eleggere i componenti la Giunta;
c) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
d) deliberare sulle proposte contrattuali, presentate dalle Organizzazioni sindacali a) dei lavoratori, che gli vengano sottoposte dalla Giunta;
e) nominare, su proposta della Giunta, eventuali commissioni per lo studio e la predisposizione degli schemi dei contratti collettivi e degli accordi sindacali ovvero per lo studio di problemi sindacali di particolare interesse per gli enti associati;
f) approvare i contratti collettivi nazionali di lavoro ed i relativi accordi di rinnovo;
g) approvare gli accordi collettivi nazionali diversi da quelli di cui alla precedente lett. f;
h) deliberare la misura e i criteri di riparto del contributo associativo;
i) deliberare la partecipazione del Sindacato agli enti di cui all'ari. 2;
l) approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
m) stabilire il compenso dei Revisori dei conti;
n) deliberare su tutti gli altri argomenti che gli siano stati sottoposti dalla Giunta o dal Presidente.

 
 
Art. 13 - Convocazione del Consiglio
II Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Vice-Presidente.
Per la convocazione delle adunanze si applicano le norme di cui al 2° comma dell'art. 9.
In caso di urgenza l'avviso può essere spedito telegraficamente sino a tre giorni liberi prima della riunione.


 
Art. 14 - Funzionamento del Consiglio
Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. 
Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, il Consiglio si intende validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I membri del Consiglio che si astengono dall'intervenire, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive decadono dalla carica.

 
 
Art. 15 - Giunta e sue funzioni
La Giunta è composta dal Presidente, dai due Vice-Presidenti, dal Segretario Nazionale e da quattro membri eletti dal Consiglio nel suo seno.
Sono compiti della Giunta:
1) deliberare sul movimento dei soci effettivi (ammissione, recesso, espulsione);

2) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

3) deliberare sull'esercizio provvisorio, fino all'approvazione da parte del Consiglio, del bilancio di previsione;

4) introdurre, in caso di urgenza, variazioni al bilancio preventivo, da sottoporre alla ratifica del Consiglio;

5) fissare, anche in misura forfettaria, le indennità di rappresentanza e i rimborsi spese agli investiti di cariche sindacali;

6) deliberare sull'organizzazione centrale del Sindacato e dei suoi uffici e sulle spese di funzionamento relative, sull'assunzione, sul licenziamento e sul trattamento del personale;
7) esaminare le proposte contrattuali, presentate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
8) proporre al Consiglio la costituzione di commissioni per gli scopi di cui al precedente art. 12, lett. e);
9) deliberare su tutte le questioni non di competenza del Consiglio; 

10) provvedere alla sua integrazione mediante cooptazione ai sensi del 2° comma dell'art. 16;

11) provvedere, salvo i compiti espressamente attribuiti ad altri organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali del Sindacato.

 
 
Art. 16 - Durata in carica dei componenti della Giunta. Cooptazione
I membri della Giunta durano in carica quattro anni, purché conservino la qualità di componenti il Consiglio. La Giunta provvede alla sostituzione dei propri membri decaduti sentito il parere del Collegio dei Revisori. 
Tale nomina ha effetto sino al successivo Consiglio. 
I membri della Giunta nominati, anche dal Consiglio, in sostituzione di quelli decaduti, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.


 
Art. 17 - Convocazione e funzionamento della Giunta
La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente. 
Essa si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno.
 Per la convocazione delle adunanze si applicano le norme di cui al 2° comma dell'art. 9. I termini di convocazione sono ridotti rispettivamente a cinque e a due giorni. 
Le adunanze della Giunta sono valide quando siano presenti almeno cinque dei suoi componenti ivi compresi il Presidente ed il Segretario Nazionale.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
I membri della Giunta che si astengono dall' intervenire, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive decadono dalla carica.


 
Art. 18 - Presidente
II Presidente del Sindacato dura in carica quattro anni, salvo la perdita della qualità di membro del Consiglio, firma i contratti collettivi di lavoro e gli accordi sindacali, convoca l'Assemblea su deliberazione del Consiglio convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, presiede le riunioni delle commissioni sindacali.


 
Art. 19 - Vice-Presidenza
I due Vice-Presidenti durano in carica quattro anni, salvo la perdita della qualità di membro del Consiglio. 
I Vice-Presidenti, che fanno parte di diritto della Giunta, coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.


 
Art. 20 - Segretario Nazionale
II Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale del Sindacato. Dura in carica quattro anni. 
Sovrintende all'amministrazione del Sindacato, cura la esecuzione delle deliberazioni degli organi del medesimo, sovrintende al personale, dispone i pagamenti e le riscossioni firmando i corrispondenti ordinativi, firma la corrispondenza e compie tutti gli altri atti necessari all'amministrazione dell'Ente, sottoscrivendone i documenti. Assume ogni iniziativa per il raggiungimento dei fini istituzionali del Sindacato.
 
 

Art. 21 - Patrimonio Sociale
II patrimonio sociale è formato dai beni mobili ed immobili e dai valori che per qualsiasi titolo, dovessero entrare in proprietà del Sindacato. Il Sindacato non può distribuire in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dello stesso. In caso di scioglimento del Sindacato l'eventuale patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

 
 
Art. 22 - Entrate del Sindacato
Le entrate del Sindacato sono costituite:
a) dall'ammontare del contributo associativo;
b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali; 

c) dalle somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo.


 
Art. 23 - Revisori dei conti
I Revisori dei Conti, che possono anche non essere soci, durano in carica quattro anni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Esso elegge nel suo seno il proprio Presidente.
I supplenti sostituiscono gli effettivi che decadono dalla carica, fino a quando non siano sostituiti.
Ai Revisori effettivi spetta un compenso annuo determinato dal Consiglio.
Il Collegio dei Revisori:
a) vigila sulla gestione amministrativa del Sindacato;
b) verifica il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo riferendone al Consiglio; 
c) assiste alle adunanze del Consiglio e della Giunta.